Art. 558 bis · Giudizio immediato
Parte SECONDALibro VIIITitolo III

Art. 558 bis

674 / 905

Giudizio immediato

In vigore dal 30 dic 2022
1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili. 2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-558-bis