Parte SECONDA›Libro X›Titolo III›Capo II
Art. 679
Misure di sicurezza
In vigore dal 10 ago 2024
1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell', ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.
1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell' il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell' e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero.
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-679