Parte SECONDA›Libro X›Titolo II
Art. 658 bis
794 / 905Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie
In vigore dal 10 ago 2024
(Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie). 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all', secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell' chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-658-bis