Parte SECONDA›Libro VII›Titolo III›Capo III
Art. 547
Correzione della sentenza
In vigore dal 24 ott 1989
1. Fuori dei casi previsti dall' comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall', si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-547