Parte SECONDA›Libro VII›Titolo III›Capo III
Art. 547
657 / 905Correzione della sentenza
In vigore dal 24 ott 1989
1. Fuori dei casi previsti dall' comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall', si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-547