Art. 547 · Correzione della sentenza
Parte SECONDALibro VIITitolo IIICapo III

Art. 547

657 / 905

Correzione della sentenza

In vigore dal 24 ott 1989
1. Fuori dei casi previsti dall' comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall', si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-547