Parte SECONDALibro VIITitolo IIICapo IISez. III

Art. 542

Condanna del querelante alle spese e ai danni

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell' per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile. 2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-542

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