Parte SECONDALibro VIITitolo IIICapo III

Art. 545

Pubblicazione della sentenza

In vigore dal 24 ott 1989
1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. 2. La lettura della motivazione redatta a norma dell' comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-545

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