Parte SECONDA›Libro VII›Titolo III›Capo II›Sez. III
Art. 543
Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
In vigore dal 24 ott 1989
Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno 1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell' del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.
2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.
3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-543