Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo III
Art. 509
Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi previsti dagli comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-509