Parte SECONDALibro VIITitolo IICapo III

Art. 504

Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni

In vigore dal 24 ott 1989
1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-504

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