Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo III
Art. 504
610 / 905Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
In vigore dal 24 ott 1989
1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-504