Parte SECONDALibro VIITitolo IICapo III

Art. 502

Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

In vigore dal 24 ott 1989
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell' comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. 2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-502

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