Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo III
Art. 506
Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private
In vigore dal 2 gen 2000
1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli , può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame.
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell' ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli , commi 1 e 2, e 503, comma 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-506