Parte SECONDALibro VIITitolo IICapo III

Art. 510

Verbale di assunzione dei mezzi di prova

In vigore dal 4 apr 2024
1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall' comma 2. 2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate. 2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell', nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. 3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall' comma 2, sono esercitati dal presidente. 3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 94, comma 1) che le presenti modifiche si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-510

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