Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo III
Art. 514
Letture vietate .
In vigore dal 12 ago 1997
1. Fuori dei casi previsti dagli , non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell' e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli , alla presenza dell'imputato o del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall', è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell', comma 5.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-514