CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IVCapo III

Art. 771

Persone che hanno diritto di assistere all'inventario.

In vigore dal 21 apr 1942
Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario: 1) il coniuge superstite; 2) gli eredi legittimi presunti; 3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari; 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-771

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