CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IVCapo III

Art. 769

Istanza.

In vigore dal 26 nov 2024
L'inventario può essere chiesto al giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace. L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace. Il giudice di pace provvede con decreto. Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.
  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 8, lettera p)) che "all'articolo 769, secondo comma, dopo le parole «in cui ha sede il tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-769

In sintesi

L'inventario può essere richiesto al giudice di pace da chi ha diritto alla rimozione dei sigilli e viene eseguito dal cancelliere o da un notaio. La richiesta si presenta tramite ricorso, indicando la propria residenza o eleggendo domicilio nel comune della sede del giudice. Il giudice di pace decide sulla richiesta emettendo un decreto. Se i sigilli non sono stati apposti, la parte interessata può rivolgersi direttamente al notaio indicato nel testamento o scelto da lei stessa.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la procedura per richiedere e far eseguire l'inventario dei beni, individuando l'autorità o il professionista competente a cui rivolgersi.

A chi si applica

Si applica a coloro che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli o alle parti che intendono promuovere direttamente la redazione di un inventario.

Esempio pratico

Un soggetto interessato a redigere l'inventario dei beni ereditari di una persona defunta presenta ricorso al giudice di pace del comune in cui elegge domicilio. Il giudice autorizza l'operazione con apposito decreto e incarica il cancelliere o un notaio per l'esecuzione. In alternativa, se non ci sono sigilli, il richiedente contatta direttamente il notaio designato nel testamento.

Adempimenti e conseguenze

Il richiedente ha l'obbligo di proporre l'istanza mediante ricorso e di dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace; non sono previste sanzioni nel testo.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato nei commi primo e terzo dal Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con successivo intervento della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente, il Decreto-Legge 22 dicembre 2011, n. 212 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 10) ha introdotto un ulteriore comma dopo il terzo.

Domande frequenti

Come si propone la richiesta di inventario al giudice di pace?La richiesta si propone con un ricorso, all'interno del quale il richiedente deve obbligatoriamente dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.
Chi esegue materialmente l'inventario se richiesto al giudice?Viene eseguito dal cancelliere del giudice di pace oppure da un notaio, che può essere quello designato dal defunto tramite testamento o nominato direttamente dal giudice.
Cosa succede se non sono stati apposti i sigilli?In assenza di sigilli, la parte interessata può chiedere l'inventario direttamente al notaio indicato nel testamento dal defunto oppure a un notaio scelto autonomamente dalla parte stessa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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