CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IVCapo IISez. II

Art. 768

Disposizione generale.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-768

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