CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV›Capo II›Sez. II
Art. 768
Disposizione generale.
In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-768