CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV›Capo II›Sez. II
Art. 768
959 / 1056Disposizione generale.
In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-768