Art. 768 · Disposizione generale.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IVCapo IISez. II

Art. 768

959 / 1056

Disposizione generale.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.
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