CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IVCapo III

Art. 774

Rinvio delle operazioni.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-774

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