CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV›Capo III
Art. 774
Rinvio delle operazioni.
In vigore dal 21 apr 1942
Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-774