Art. 774 · Rinvio delle operazioni.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IVCapo III

Art. 774

965 / 1056

Rinvio delle operazioni.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-774