CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV›Capo III
Art. 774
965 / 1056Rinvio delle operazioni.
In vigore dal 21 apr 1942
Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-774