CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV›Capo III
Art. 771
962 / 1056Persone che hanno diritto di assistere all'inventario.
In vigore dal 21 apr 1942
Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-771