Art. 742
Revocabilità dei provvedimenti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-742
Revocabilità dei provvedimenti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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I decreti emessi possono essere modificati o cancellati in qualsiasi momento. Tuttavia, questa decisione non pregiudica chi ha acquisito diritti in buona fede prima della modifica o della revoca. In particolare, restano validi gli accordi stipulati dai terzi sulla base del provvedimento originario. La legge garantisce così la certezza delle situazioni giuridiche sorte in precedenza.
La norma consente di adeguare o annullare i decreti nel tempo, tutelando contemporaneamente i terzi che hanno fatto legittimo affidamento su tali provvedimenti prima del loro cambiamento.
Si applica a chi è destinatario di un decreto giudiziale e ai terzi che hanno stipulato accordi basandosi su tale provvedimento.
Un soggetto compie un atto di compravendita con un terzo in base a un'autorizzazione concessa con decreto. Successivamente, il giudice decide di revocare quel decreto. L'acquisto fatto dal terzo resta valido ed efficace poiché è avvenuto in buona fede e prima della revoca.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.