CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 742

Revocabilità dei provvedimenti.

In vigore dal 21 apr 1942
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-742

In sintesi

I decreti emessi possono essere modificati o cancellati in qualsiasi momento. Tuttavia, questa decisione non pregiudica chi ha acquisito diritti in buona fede prima della modifica o della revoca. In particolare, restano validi gli accordi stipulati dai terzi sulla base del provvedimento originario. La legge garantisce così la certezza delle situazioni giuridiche sorte in precedenza.

Perché esiste questa norma

La norma consente di adeguare o annullare i decreti nel tempo, tutelando contemporaneamente i terzi che hanno fatto legittimo affidamento su tali provvedimenti prima del loro cambiamento.

A chi si applica

Si applica a chi è destinatario di un decreto giudiziale e ai terzi che hanno stipulato accordi basandosi su tale provvedimento.

Esempio pratico

Un soggetto compie un atto di compravendita con un terzo in base a un'autorizzazione concessa con decreto. Successivamente, il giudice decide di revocare quel decreto. L'acquisto fatto dal terzo resta valido ed efficace poiché è avvenuto in buona fede e prima della revoca.

Domande frequenti

I decreti possono essere revocati o modificati solo entro un termine prestabilito?No, la norma stabilisce espressamente che i decreti possono essere modificati o revocati in ogni tempo.
Cosa accade ai diritti acquistati dai terzi prima della revoca del decreto?I diritti acquistati dai terzi restano salvi, a condizione che siano stati acquisiti in buona fede e in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca.
Un accordo stipulato dopo la modifica del decreto è tutelato?No, la salvaguardia riguarda esclusivamente le convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca del provvedimento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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