CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 738

Procedimento.

In vigore dal 26 nov 2024
Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli deposita le sue conclusioni. Il giudice può assumere informazioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-738

In sintesi

Il presidente del collegio nomina un magistrato relatore che ha il compito di esporre la questione in camera di consiglio. Nei casi in cui è necessario sentire il pubblico ministero, a quest'ultimo vengono trasmessi prima tutti gli atti affinché possa depositare le proprie conclusioni. Infine, il giudice ha la facoltà di raccogliere autonomamente ulteriori informazioni utili alla decisione.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina lo svolgimento del procedimento collegiale, definendo i ruoli interni al collegio, il coinvolgimento del pubblico ministero e i poteri istruttori del giudice.

A chi si applica

Si applica ai componenti del collegio giudicante (presidente e relatore), al giudice e al pubblico ministero quando deve essere sentito.

Esempio pratico

Durante un procedimento in camera di consiglio, il presidente individua un relatore che studia il fascicolo e lo illustra agli altri giudici. Prima della decisione, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero per consentirgli di formulare e depositare il proprio parere, mentre il giudice provvede ad acquisire le informazioni necessarie.

Adempimenti e conseguenze

La previa comunicazione degli atti al pubblico ministero (quando deve essere sentito) e il deposito delle sue conclusioni; non sono menzionate specifiche sanzioni nel testo.

Cosa è cambiato

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 8, lettera n) ha modificato il secondo comma dell'articolo.

Domande frequenti

Chi nomina il relatore e quale funzione svolge?Il relatore viene nominato dal presidente tra i componenti del collegio e ha il compito di riferire la causa in camera di consiglio.
Cosa succede quando deve intervenire il pubblico ministero?Gli atti della causa gli vengono comunicati preventivamente ed egli provvede a depositare le proprie conclusioni.
Il giudice può svolgere accertamenti d'ufficio?Sì, la norma stabilisce espressamente che il giudice può assumere informazioni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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