In sintesi
Il presidente del collegio nomina un magistrato relatore che ha il compito di esporre la questione in camera di consiglio. Nei casi in cui è necessario sentire il pubblico ministero, a quest'ultimo vengono trasmessi prima tutti gli atti affinché possa depositare le proprie conclusioni. Infine, il giudice ha la facoltà di raccogliere autonomamente ulteriori informazioni utili alla decisione.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina lo svolgimento del procedimento collegiale, definendo i ruoli interni al collegio, il coinvolgimento del pubblico ministero e i poteri istruttori del giudice.
A chi si applica
Si applica ai componenti del collegio giudicante (presidente e relatore), al giudice e al pubblico ministero quando deve essere sentito.
Esempio pratico
Durante un procedimento in camera di consiglio, il presidente individua un relatore che studia il fascicolo e lo illustra agli altri giudici. Prima della decisione, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero per consentirgli di formulare e depositare il proprio parere, mentre il giudice provvede ad acquisire le informazioni necessarie.
Adempimenti e conseguenze
La previa comunicazione degli atti al pubblico ministero (quando deve essere sentito) e il deposito delle sue conclusioni; non sono menzionate specifiche sanzioni nel testo.
Cosa è cambiato
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 8, lettera n) ha modificato il secondo comma dell'articolo.
Domande frequenti
Chi nomina il relatore e quale funzione svolge?Il relatore viene nominato dal presidente tra i componenti del collegio e ha il compito di riferire la causa in camera di consiglio.
Cosa succede quando deve intervenire il pubblico ministero?Gli atti della causa gli vengono comunicati preventivamente ed egli provvede a depositare le proprie conclusioni.
Il giudice può svolgere accertamenti d'ufficio?Sì, la norma stabilisce espressamente che il giudice può assumere informazioni.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.