Art. 738 · Procedimento.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 738

927 / 1056

Procedimento.

In vigore dal 26 nov 2024
Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli deposita le sue conclusioni. Il giudice può assumere informazioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-738