CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 737

Forma della domanda e del provvedimento.

In vigore dal 21 apr 1942
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-737

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