CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III
Art. 744
Copie o estratti da pubblici registri.
In vigore dal 21 apr 1942
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-744