CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV›Capo I
Art. 748
Forma della vendita.
In vigore dal 21 apr 1942
La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.
Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-748