CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IVCapo I

Art. 751

Scelta dell'onorato.

In vigore dal 10 giu 1942
L'istanza per la scelta prevista nell', ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato. La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-751

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