CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV›Capo I
Art. 751
Scelta dell'onorato.
In vigore dal 10 giu 1942
L'istanza per la scelta prevista nell', ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.
La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-751