CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I
Art. 756
Custodia delle chiavi.
In vigore dal 21 apr 1942
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-756