CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IVCapo IISez. I

Art. 754

Apposizione d'ufficio.

In vigore dal 21 apr 1942
L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti: 1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo; 2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore; 3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato. La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento. Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-754

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