Art. 756 · Custodia delle chiavi.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IVCapo IISez. I

Art. 756

947 / 1056

Custodia delle chiavi.

In vigore dal 21 apr 1942
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.
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