CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 742
931 / 1056Revocabilità dei provvedimenti.
In vigore dal 21 apr 1942
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-742