Art. 742 · Revocabilità dei provvedimenti.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 742

931 / 1056

Revocabilità dei provvedimenti.

In vigore dal 21 apr 1942
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-742