CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IVSez. I

Art. 558

Limitazione dell'espropriazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell', oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-558

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