CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo IV›Sez. I
Art. 558
703 / 1056Limitazione dell'espropriazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell', oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-558