CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo IV›Sez. I
Art. 556
Espropriazione di mobili insieme con immobili.
In vigore dal 21 apr 1942
Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-556