CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 551
Intervento.
In vigore dal 21 apr 1942
L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli e seguenti.
Agli effetti di cui all' l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-551