CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 551

Intervento.

In vigore dal 21 apr 1942
L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli e seguenti. Agli effetti di cui all' l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-551

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