CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 550
Pluralità di pignoramenti.
In vigore dal 21 apr 1942
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell' secondo e terzo comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-550