CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 545
Crediti impignorabili.
In vigore dal 22 set 2022
Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennitè relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.
L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Note all'articolo
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
L'articolo stabilisce l'impignorabilità assoluta di alcuni crediti, come i sussidi di maternità, malattia o per poveri, e limita fortemente il pignoramento di crediti alimentari, stipendi e pensioni. Stipendi e salari sono generalmente pignorabili fino a un quinto per debiti ordinari o tributari, o nella misura decisa dal giudice per crediti alimentari, senza mai superare complessivamente la metà del totale. Per le pensioni è protetta una quota minima pari al doppio dell'assegno sociale (con un minimo di 1.000 euro), rendendo pignorabile solo l'eccedenza. Se le somme sono già accreditate sul conto corrente prima del pignoramento, sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell'assegno sociale. Il pignoramento effettuato violando questi limiti o divieti è parzialmente inefficace.
Perché esiste questa norma
La norma tutela il minimo vitale e la dignità del debitore, garantendo la disponibilità di mezzi essenziali per il proprio sostentamento e per le spese fondamentali della vita.
A chi si applica
Si applica ai creditori che intendono pignorare somme spettanti al debitore, ai debitori che percepiscono stipendi, salari, sussidi o pensioni, e ai giudici dell'esecuzione.
Esempio pratico
Un lavoratore dipendente subisce un pignoramento dello stipendio per un debito verso un privato: il creditore potrà ottenere al massimo il blocco di un quinto della retribuzione netta mensile. Se sullo stesso stipendio concorre anche un debito per tributi comunali, la somma totale pignorata non potrà comunque eccedere la metà dell'importo dello stipendio.
Adempimenti e conseguenze
Per il pignoramento di crediti alimentari o per cause di alimenti è necessaria l'autorizzazione con decreto del presidente del tribunale o del giudice delegato. Il pignoramento eseguito oltre i limiti o in violazione dei divieti è parzialmente inefficace, vizio rilevabile dal giudice anche d'ufficio.
Cosa è cambiato
La disposizione è stata modificata dal provvedimento 047U1548 (che ha variato il terzo comma e inserito due ulteriori commi successivi), dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (che ha modificato il primo comma e il terzo comma) e dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188 (che ha disposto ulteriori modifiche all'articolo intervenendo sulle norme di attuazione).
Domande frequenti
Le pensioni possono essere interamente pignorate?No, le pensioni non possono essere pignorate per un ammontare pari al doppio dell'assegno sociale mensile (con un minimo di 1.000 euro). Solo la parte che supera tale soglia minima può essere sottoposta a pignoramento nei limiti di legge.
Cosa accade se stipendio o pensione sono già depositati sul conto corrente?Se le somme sono state accreditate sul conto bancario o postale prima del pignoramento, possono essere pignorate esclusivamente per la parte che eccede il triplo della misura dell'assegno sociale. Se l'accredito avviene alla data del pignoramento o dopo, si applicano i consueti limiti previsti per retribuzioni e pensioni.
Cosa succede se il pignoramento supera i limiti stabiliti dalla legge?Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti o oltre i limiti legali è parzialmente inefficace. Tale inefficacia deve essere rilevata dal giudice, anche d'ufficio.