CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 544

Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.

In vigore dal 21 apr 1942
Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice. Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-544

In sintesi

La norma stabilisce regole specifiche quando il credito pignorato è assistito da garanzie. Se il credito è garantito da pegno, si ordina al soggetto che custodisce la cosa data in pegno di non restituirla senza un apposito ordine del giudice. Se invece il credito pignorato è assistito da ipoteca, è obbligatorio procedere con l'annotazione dell'atto di pignoramento all'interno dei libri fondiari.

Perché esiste questa norma

La norma serve a vincolare e preservare le garanzie reali (pegno o ipoteca) collegate a un credito sottoposto a pignoramento, evitando che il bene in pegno venga restituito o che l'ipoteca perda opponibilità.

A chi si applica

Si applica a chi detiene il bene concesso in pegno a garanzia del credito pignorato e a chi procede al pignoramento di un credito garantito da ipoteca.

Esempio pratico

Un creditore pignora un credito che il proprio debitore vanta verso un terzo, assistito da pegno su un prezioso custodito da un custode. Al custode viene formalmente intimato di non restituire l'oggetto senza l'autorizzazione del giudice. Nel caso in cui il medesimo credito fosse garantito da ipoteca su un immobile, l'atto di pignoramento andrebbe invece annotato nei registri dei libri fondiari.

Adempimenti e conseguenze

Intimazione al detentore della cosa data in pegno di non riconsegnarla senza ordine del giudice; obbligo di annotazione dell'atto di pignoramento nei libri fondiari se il credito è garantito da ipoteca.

Domande frequenti

Cosa deve fare chi detiene la cosa data in pegno?Ricevuta l'intimazione, non deve eseguire la riconsegna del bene dato in pegno, a meno che non vi sia un ordine del giudice.
Cosa accade se il credito pignorato è garantito da ipoteca?In presenza di ipoteca a garanzia del credito pignorato, è prescritto che l'atto di pignoramento venga annotato nei libri fondiari.
È possibile restituire la cosa data in pegno senza l'autorizzazione giudiziale?No, il testo vieta espressamente la riconsegna del bene dato in pegno in assenza di un ordine del giudice.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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