Art. 544
Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-544
Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.
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La norma stabilisce regole specifiche quando il credito pignorato è assistito da garanzie. Se il credito è garantito da pegno, si ordina al soggetto che custodisce la cosa data in pegno di non restituirla senza un apposito ordine del giudice. Se invece il credito pignorato è assistito da ipoteca, è obbligatorio procedere con l'annotazione dell'atto di pignoramento all'interno dei libri fondiari.
La norma serve a vincolare e preservare le garanzie reali (pegno o ipoteca) collegate a un credito sottoposto a pignoramento, evitando che il bene in pegno venga restituito o che l'ipoteca perda opponibilità.
Si applica a chi detiene il bene concesso in pegno a garanzia del credito pignorato e a chi procede al pignoramento di un credito garantito da ipoteca.
Un creditore pignora un credito che il proprio debitore vanta verso un terzo, assistito da pegno su un prezioso custodito da un custode. Al custode viene formalmente intimato di non restituire l'oggetto senza l'autorizzazione del giudice. Nel caso in cui il medesimo credito fosse garantito da ipoteca su un immobile, l'atto di pignoramento andrebbe invece annotato nei registri dei libri fondiari.
Intimazione al detentore della cosa data in pegno di non riconsegnarla senza ordine del giudice; obbligo di annotazione dell'atto di pignoramento nei libri fondiari se il credito è garantito da ipoteca.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.