CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 539
Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento.
In vigore dal 21 apr 1942
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-539