CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. III

Art. 534

Vendita all'incanto.

In vigore dal 4 lug 1998
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all', stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato. Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell', sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-534

In sintesi

Quando si deve procedere a una vendita tramite pubblici incanti, spetta al giudice dell'esecuzione fissare la data, l'orario e la sede in cui questa avverrà. L'incarico di svolgere materialmente l'operazione viene affidato al cancelliere, all'ufficiale giudiziario oppure a un istituto specificamente autorizzato. Inoltre, attraverso lo stesso provvedimento, il giudice ha la facoltà di ordinare forme di pubblicità straordinaria che si aggiungono alla pubblicità ordinaria prevista dalla legge.

Perché esiste questa norma

La norma serve a disciplinare le modalità organizzative e di svolgimento della vendita all'incanto, assicurando che siano chiaramente stabiliti tempi, luoghi, soggetti incaricati e forme di pubblicità per la procedura.

A chi si applica

Si applica al giudice dell'esecuzione, ai soggetti incaricati di eseguire l'incanto (cancelliere, ufficiale giudiziario, istituto autorizzato) e a chi partecipa o è interessato alla procedura di vendita.

Esempio pratico

Un giudice dell'esecuzione dispone la vendita ai pubblici incanti dei beni pignorati a un debitore, fissando il giorno, l'ora e l'aula del tribunale in cui si terrà l'asta. Nello stesso atto, affida la gestione della vendita all'ufficiale giudiziario e dispone che venga data una pubblicità straordinaria per favorire la partecipazione degli acquirenti.

Adempimenti e conseguenze

Il giudice dell'esecuzione deve stabilire giorno, ora e luogo della vendita e affidarne l'esecuzione al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o a un istituto autorizzato; può inoltre disporre forme di pubblicità straordinaria oltre a quella ordinaria.

Cosa è cambiato

L'articolo 534 è stato modificato nel tempo da tre interventi normativi: il Regio Decreto 20 aprile 1942, n. 504 ha modificato il secondo comma; il Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 857 ha apportato modifiche all'intero articolo; infine, il Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ne ha modificato sia il primo sia il secondo comma.

Domande frequenti

Chi stabilisce il giorno, l'ora e il luogo della vendita all'incanto?È il giudice dell'esecuzione che stabilisce questi dettagli all'interno del provvedimento previsto dall'art. 530.
A quali soggetti può essere affidata l'esecuzione della vendita?Il giudice può affidarla al cancelliere, all'ufficiale giudiziario oppure a un istituto appositamente autorizzato.
Il giudice può disporre forme di pubblicità ulteriori per la vendita?Sì, nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità ordinaria, sia effettuata anche una pubblicità straordinaria.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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