CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. III

Art. 536

Trasporto e ricognizione delle cose da vendere.

In vigore dal 21 apr 1942
Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica. In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-536

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