CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. III

Art. 537

Modo dell'incanto.

In vigore dal 21 apr 1942
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta. Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo. Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-537

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