CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 537
Modo dell'incanto.
In vigore dal 21 apr 1942
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'.
L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.
Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.
Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-537