Art. 544 · Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 544

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Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.

In vigore dal 21 apr 1942
Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice. Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.
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