CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 544
688 / 1056Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.
In vigore dal 21 apr 1942
Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.
Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-544