Art. 550 · Pluralità di pignoramenti.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 550

694 / 1056

Pluralità di pignoramenti.

In vigore dal 21 apr 1942
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva. Si applicano le disposizioni dell' secondo e terzo comma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-550