Art. 556 · Espropriazione di mobili insieme con immobili.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IVSez. I

Art. 556

701 / 1056

Espropriazione di mobili insieme con immobili.

In vigore dal 21 apr 1942
Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
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