CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo IV›Sez. I
Art. 562
Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.
In vigore dal 10 giu 1942
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell', il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all' dispone che sia cancellata la trascrizione.
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-562