CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IVSez. I

Art. 562

Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.

In vigore dal 10 giu 1942
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell', il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all' dispone che sia cancellata la trascrizione. Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-562

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo