Art. 562 · Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IVSez. I

Art. 562

707 / 1056

Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.

In vigore dal 10 giu 1942
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell', il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all' dispone che sia cancellata la trascrizione. Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-562