Art. 332
Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-332
Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili.
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Quando una sentenza riguarda più cause o più parti scindibili e l'impugnazione viene avviata solo da o verso alcune di esse, il giudice ordina di notificare l'atto anche alle altre parti. Questo ordine vale solo nei confronti di chi ha ancora la possibilità di proporre impugnazione (ossia se l'impugnazione non è per loro preclusa o esclusa). Nell'ordinare la notifica, il giudice stabilisce un termine entro cui eseguirla e, se serve, fissa la data dell'udienza. Se la notificazione ordinata non viene effettuata, il procedimento giudiziario resta sospeso fino alla scadenza dei termini generali previsti per impugnare.
La norma serve a garantire che tutte le parti coinvolte in cause scindibili siano informate dell'impugnazione proposta, purché per esse sia ancora possibile impugnare. In questo modo si coordina lo svolgimento dei giudizi ed evita decisioni contrastanti o all'insaputa delle altre parti.
Si applica alle parti di un giudizio relativo a cause scindibili e al giudice davanti al quale è proposta l'impugnazione.
In un giudizio che vede contrapposti più soggetti per rapporti distinti e scindibili, la parte soccombente decide di impugnare la sentenza notificando l'atto a uno solo degli altri partecipanti. Il giudice rileva la presenza delle altre parti per le quali i termini di impugnazione sono ancora aperti e ordina di notificare l'impugnazione anche a loro entro una data precisa. Se chi doveva notificare non esegue l'ordine, il processo d'impugnazione rimane fermo e sospeso fino al decorso dei termini di legge.
La parte deve provvedere alla notificazione dell'impugnazione alle altre parti entro il termine fissato dal giudice; se la notificazione non avviene, la conseguenza è la sospensione del processo fino al decorso dei termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.