CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo I

Art. 332

Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili.

In vigore dal 21 apr 1942
Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli primo comma.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-332

In sintesi

Quando una sentenza riguarda più cause o più parti scindibili e l'impugnazione viene avviata solo da o verso alcune di esse, il giudice ordina di notificare l'atto anche alle altre parti. Questo ordine vale solo nei confronti di chi ha ancora la possibilità di proporre impugnazione (ossia se l'impugnazione non è per loro preclusa o esclusa). Nell'ordinare la notifica, il giudice stabilisce un termine entro cui eseguirla e, se serve, fissa la data dell'udienza. Se la notificazione ordinata non viene effettuata, il procedimento giudiziario resta sospeso fino alla scadenza dei termini generali previsti per impugnare.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire che tutte le parti coinvolte in cause scindibili siano informate dell'impugnazione proposta, purché per esse sia ancora possibile impugnare. In questo modo si coordina lo svolgimento dei giudizi ed evita decisioni contrastanti o all'insaputa delle altre parti.

A chi si applica

Si applica alle parti di un giudizio relativo a cause scindibili e al giudice davanti al quale è proposta l'impugnazione.

Esempio pratico

In un giudizio che vede contrapposti più soggetti per rapporti distinti e scindibili, la parte soccombente decide di impugnare la sentenza notificando l'atto a uno solo degli altri partecipanti. Il giudice rileva la presenza delle altre parti per le quali i termini di impugnazione sono ancora aperti e ordina di notificare l'impugnazione anche a loro entro una data precisa. Se chi doveva notificare non esegue l'ordine, il processo d'impugnazione rimane fermo e sospeso fino al decorso dei termini di legge.

Adempimenti e conseguenze

La parte deve provvedere alla notificazione dell'impugnazione alle altre parti entro il termine fissato dal giudice; se la notificazione non avviene, la conseguenza è la sospensione del processo fino al decorso dei termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.

Domande frequenti

A quali parti il giudice ordina di notificare l'impugnazione?Il giudice ordina la notificazione solo alle parti nei confronti delle quali l'impugnazione non sia già preclusa o esclusa.
Cosa deve fissare il giudice insieme all'ordine di notificazione?Il giudice deve fissare il termine entro il quale la notificazione va eseguita e, qualora sia necessario, l'udienza di comparizione.
Cosa accade se non si esegue la notificazione ordinata dal giudice?Se la notificazione non viene effettuata, il processo rimane sospeso fino a quando non siano decorsi i termini previsti dagli articoli 325 e 327 primo comma.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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